Passato, presente e futuro del CBAM
Come illustrato in precedenza (vedi ME n. 12/2024), il CBAM prevede l’imposizione di un prezzo equo alle emissioni derivanti dalla produzione di beni ad alta intensità di carbonio importati nell’UE. Allineato con la progressiva eliminazione delle quote gratuite nel sistema di scambio delle emissioni UE (ETS), questo meccanismo mira a garantire che tali importazioni siano soggette agli stessi costi ambientali applicati ai prodotti europei, nonché a scoraggiare la pratica della rilocalizzazione della produzione in paesi con politiche climatiche meno stringenti, incentivando al contempo una produzione industriale più pulita nei paesi terzi.
Al momento attuale, gli importatori di beni coperti dal CBAM sono tenuti unicamente a dichiarare le emissioni di gas serra incorporate nei loro prodotti importati, siano esse dirette (derivanti dal processo di produzione) o indirette (come l’energia usata per produrli), senza l’obbligo di acquistare e reinoltrare certificati. Fino alla fine del 2024, gli importatori potranno scegliere tra tre modalità di calcolo delle emissioni: metodologia UE completa, metodo equivalente o valori di riferimento (quest’ultimo disponibile solo fino a luglio 2024). A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole più rigide che richiederanno l’uso esclusivo della metodologia UE secondo valori standard pubblicati nel dicembre 2023.
Dal 2026, con l’introduzione del regime definitivo, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno le emissioni di carbonio incorporate nei beni importati e reinoltrare un numero corrispondente di certificati CBAM. Sarà pertanto obbligatorio richiedere lo status di "dichiarante CBAM autorizzato" per poter importare merci nel territorio doganale dell’UE. Ciò avverrà attraverso la registrazione al Transitional CBAM Registry, creato per supportare gli importatori nell’adempimento degli obblighi CBAM e guidarli nella presentazione delle relative dichiarazioni. L'accesso al registro dovrà essere richiesto tramite l'Autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore, dove sarà anche possibile acquistare i certificati CBAM necessari. Infine, prima dell’avvio del regime definitivo, il funzionamento del CBAM sarà nuovamente esaminato per valutare l'eventuale inclusione di ulteriori prodotti entro il 2030.
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