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II: Struttura dell'Unioncamere (art. 4 -10)

                                                                

Articolo 4
ORGANI

 

1.    Sono organi dell’Unioncamere:
-    l’assemblea;
-    il comitato esecutivo;
-    l’ufficio di presidenza;
-    il presidente;
-    il collegio dei revisori dei conti.
 
2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dall’articolo 2400 del codice civile. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all’organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il presidente dell’Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato.

3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell’Unioncamere può essere rieletto per una sola volta. L’Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.
 
4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall’assemblea.
 

Articolo 5
ASSEMBLEA

1. L’assemblea è composta dai presidenti delle Camere di commercio e della Chambre valdôtaine. E’ altresì invitato permanente alle riunioni dell’assemblea, qualora non vi faccia già parte quale componente effettivo, chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell’Unioncamere.

2. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di organi dell’Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute, il presidente impossibilitato a partecipare è sostituito dal vice presidente vicario della camera di commercio o da un componente di giunta della camera di commercio o da altro presidente, il quale non può ricevere più di due deleghe. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l’attuazione del presente comma.

3. Spetta all’assemblea:
a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
b) definire le linee programmatiche annuali dell’attività dell’Unioncamere;
c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio finale di esercizio;
d) determinare la misura dell'aliquota di cui all’articolo 7 comma 7 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e con le modalità stabilite dal presente Statuto;
f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale;
g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
h)  disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell’Unioncamere;
i) nominare, su proposta del presidente, il Segretario generale dell'Unioncamere.

4. L’assemblea elegge, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell’elezione. Elegge altresì, su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 6
COMITATO ESECUTIVO

 

1.  Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente dell'Unioncamere;
b) dai vicepresidenti;
c) dai componenti eletti dall’assemblea.

2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non può superare il numero di venti, come definito dall’articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, in relazione all’art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo Economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata

3. Il comitato esecutivo è organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) predisporre i programmi e le linee annuali di attività dell’Unioncamere, da sottoporre all’assemblea;
b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all’assemblea;
c) approvare le modifiche ai bilanci;
d) esprimere il parere previsto dall’articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
e) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell’attività annuale;
f) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell’organo indipendente di valutazione;
g) nominare l’organo indipendente di valutazione;
h) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;
i) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;
j) provvedere alle attività di gestione del Fondo di perequazione, previste dall’apposito
regolamento;
k) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell’articolo 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle Camere di commercio.

4. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.

Articolo 7
UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai vicepresidenti.
2. L’ufficio di presidenza esercita le seguenti funzioni:
a. deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell’Unioncamere in società partecipate, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo;
b. assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi;
c. formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema;
d. deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere;
e. le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato esecutivo.

3.Non possono far parte dell’ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, amministratore delegato delle società partecipate dall’Unioncamere. L’incompatibilità non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente dell’Unioncamere. Quando l’ufficio di presidenza ritiene di nominare o designare un proprio componente nelle società partecipate, la decisione è sottoposta al Comitato Esecutivo. Il soggetto nominato, a pena di decadenza, deve optare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla nomina, per la permanenza nell’Ufficio di Presidenza o l’assunzione della carica nell’organo della partecipata secondo le modalità indicate nel regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza.

4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilità di cui al comma 3 devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalità di attuazione del presente comma.

5. Il presidente, con periodicità trimestrale, convoca riunioni dell’ufficio di presidenza, invitando i presidenti delle società del sistema partecipate dall’Unioncamere per esaminare le questioni attinenti ai relativi settori di attività.

Articolo 8
PRESIDENTE

1. Il presidente è il rappresentante legale dell’Unioncamere. Convoca e presiede l’assemblea, il comitato esecutivo e l’ufficio di presidenza, oltre che la consulta regionale delle Camere di commercio, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti.
2. Il presidente adotta in caso d’urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell’organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.
3. Il presidente può invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all’articolo 4, senza diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze relative.
4. Il presidente può indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.

Articolo 9
VICEPRESIDENTI

1. In caso d’assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilità di questi, le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente più anziano di età anagrafica.

2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza dell’ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente.
 
3. Il presidente può chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico dell’Unioncamere.


Articolo 10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dall’assemblea.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello Sviluppo economico, un effettivo dal Ministro dell’Economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono eletti dall’assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunità tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi.

3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico.

4. L’attività del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresì, gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilità.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

Aggiornato il