Cerca

III: Organizzazione dell'Unioncamere (art. 11 -14)

                                                                       

Articolo 11
SEGRETARIO GENERALE

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione dell’Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all’attività amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell’attività dei dirigenti, vigila sull’efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo le rispettive competenze.

2. Il segretario generale propone all’organo competente i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 4, lettere h), i), k), adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla legge all’ambito d’autonomia della dirigenza di vertice, proponendo all’organo competente la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell’attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull’adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.


Articolo 12
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull’andamento dell’attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato esecutivo sul segretario generale.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell’Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.


Articolo 13
CONSULTA DEI SEGRETARI GENERALI

1. La consulta dei segretari generali è organismo consultivo composto da segretari generali delle Camere di commercio e delle unioni regionali individuati dall’ufficio de presidenza su proposta del segretario generale dell’Unioncamere, che la presiede.

2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell’attività dell’Unioncamere, nonché su richiesta degli organi.


Articolo 14
SEZIONE DELLE CAMERE MISTE

1. La sezione prevista dal comma 3, dell’articolo 1 del presente statuto è denominata “Sezione delle camere miste”.
2. Per Camere di commercio miste si intendono le Camere di commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall’art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell’albo disciplinato dal decreto del Ministero del Commercio Estero del 15 febbraio 2000, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L’Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento dell’attività della sezione.
4. La gestione dell’attività della sezione è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dall’assemblea.

Aggiornato il