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I: Norme generali (art. 1 -3)

                                                   
Articolo 1
NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE, SISTEMA CAMERALE

 

1. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed esercita, in regime d’autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.

2. Fanno parte dell’Unioncamere le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la Chambre valdôtaine, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificato dall’articolo 61, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 e successive modifiche e integrazioni.

3. A norma dell’articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di diritto belga, già appositamente costituito.

5. Le Camere di commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di commercio, l’Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all’estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
 

Articolo 2
SCOPI

1. L’Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L’Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.

2. L’Unioncamere sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresì, le materie di rilievo generale, nell’ambito delle quali le Camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere o l’intero sistema, e provvede altresì a comunicarlo a tutte le altre Camere di commercio interessate. L’Unioncamere promuove altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attività del sistema.

3. L’Unioncamere promuove, realizza e gestisce - direttamente o mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, a società - servizi e attività d’interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresì funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.

4. L’Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a norma del comma 18 bis, dell’articolo 14, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L’Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di Camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all’estero dei sistemi produttivi italiani.

5. L’Unioncamere promuove e coordina l’utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d’intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell’Unione Europea, che quale titolare degli interventi. L’Unioncamere può altresì individuare e proporre i programmi e i progetti rilevanti nel quadro delle politiche strategiche nazionali, per favorire l’applicazione del comma 10 dell’articolo18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

6. L’Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell’interesse del sistema camerale. Al fine del coordinamento delle iniziative, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, con enti pubblici nazionali o con le Regioni accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli. Esercita altresì le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello Sviluppo economico o da altre Autorità. L’Unioncamere supporta altresì il Ministero dello Sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all’utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello Sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.

7. L’Unioncamere promuove la costituzione di società per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.

8. L’Unioncamere può promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitività del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.

9. L’Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;
c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attività per le Camere di commercio e i loro organismi;
d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
e) contribuisce all’attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le Camere di commercio e le categorie;
f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;
g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti.

10. L’Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
 

Articolo 3
CONSULTA REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La consulta regionale delle Camere di commercio è composta dai presidenti delle unioni regionali, ovvero, nei casi in cui non siano presenti unioni regionali, dai presidenti delle Camere di commercio dei capoluoghi di regione, salvo, nei predetti casi, diversa intesa delle Camere della regione e dai presidenti delle Camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La consulta è convocata dal presidente normalmente in concomitanza delle riunioni del comitato esecutivo per esaminare i temi e le questioni di interesse del sistema camerale che rientrano nei settori di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni.

3. Su invito del presidente partecipano alle riunioni il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e i presidenti degli organismi rappresentativi degli enti locali.

Aggiornato il