Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
Il comma 41 dell’art.1 della Legge 107/2015 stabilisce che il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il registro è composto da:
- un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
- una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
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