Sovraindebitamento
Le Camere di commercio sono fra gli enti abilitati a costituire gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), potendo chiedere l’iscrizione di diritto nel Registro degli OCC, ovvero a semplice domanda, dei propri organismi di conciliazione.
L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento offre supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti.
L’elenco delle Camere di commercio cui rivolgersi è consultabile sul sito https://regolazionemercato.camcom.it
COS’È L’ O.C.C.
L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento - istituito dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 - è aperto ai cittadini e le imprese sovraindebitate e che non riescono a onorare i propri debiti. Ha un compito complesso ma un obiettivo molto semplice: verificare i requisiti necessari all'accesso al servizio, offrire supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti.
Attraverso l’O.C.C., con l’ausilio di un professionista neutrale ed indipendente (il Gestore della Crisi) è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per pianificare una via d’uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare i debiti.
L'elenco degli O.C.C. riconosciuti dal Ministero della Giustizia è consultabile qui
CHI PUO’ ACCEDERE
Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore (o «sotto soglia» e cioè quello che non ha i requisiti previsti dalla legge per poter fallire), l’imprenditore agricolo, le startup innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
COME FUNZIONA
Per intraprendere il percorso, il debitore deve fare istanza di avvio all’O.C.C. presente nella sua città di residenza o della sede legale e, quando verrà nominato un Gestore della crisi per il suo caso, dovrà presentare, tra le altre cose:
1. L’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. L’elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
3. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
5. L’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e il certificato dello stato di famiglia.
Una volta ricevuta la domanda, il Gestore della crisi nominato dall’ O.C.C. assisterà il debitore nell’elaborare il piano di ristrutturazione verificando la correttezza dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati, e al termine redigerà una relazione particolareggiata sulle cause della tua situazione e sulla fattibilità del piano che sarà presentata al giudice insieme alla proposta di piano e a tutta la documentazione.
Una volta completato, il piano di ristrutturazione sarà depositato presso il Tribunale di residenza del debitore o della sede legale: se il piano viene ritenuto fattibile e il debitore meritevole, se si tratta della proposta di piano del consumatore il giudice potrà sospendere un’eventuale procedimento di espropriazione forzata sui beni del debitore (ad esempio la casa di abitazione) mentre se si tratta di una proposta di accordo ci sarà un effetto protettivo temporaneo dalla maggior parte delle azioni esecutive e cautelari che potrebbero essere proposte.
LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
per i consumatori
In questo caso non è previsto il consenso dei creditori sul piano di ristrutturazione ma solo la valutazione positiva del Tribunale rispetto alla sua fattibilità e alle condizioni di ammissibilità. Il Piano del consumatore, una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione ecc.).
per imprese e professionisti(ma anche per i consumatori)
La proposta di accordo, che dovrà comunque rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, dovrà essere sottoposta al voto dei creditori: se il sessanta percento dei creditori voterà favorevolmente il giudice omologherà l’accordo.
I COSTI
Le tariffe per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono determinate dalla legge e prevedono spese di avvio stabilite in misura fissa e compensi variabili in base al valore della massa attiva e passiva e delle scelte concretamente fatte nel caso specifico.
L’iniziativa è finanziata con i fondi a vantaggio dei consumatori – art. 148 L. 388/2000