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Arbitrato e mediazione

In ciascuna delle Camere di commercio italiane è attivo un servizio di mediazione (conciliazione) che, basandosi su una procedura unica a livello nazionale, semplice, rapida ed economica offre assistenza a cittadini e imprese per intraprendere con sicurezza la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Da oltre venti anni le Camere di commercio, insieme ad Unioncamere, sono impegnate nella promozione degli strumenti della giustizia alternativa. Uno sforzo che è stato valorizzato dalla legge sulla mediazione civile e commerciale, in base alla quale a partire da marzo 2011 per numerose fattispecie di controversie (in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) sarà obbligatorio rivolgersi in prima battuta ad uno degli organismi di conciliazione accreditati, tra cui ovviamente le Camere di commercio.

In molti enti camerali è anche presente una Camera arbitrale. L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie di tipo paragiurisdizionale, paragonabile al primo grado della giustizia ordinaria. È regolato dal Codice di Procedura Civile e consiste nell’affidare una decisione (il lodo arbitrale) ad un soggetto privato e neutrale (arbitro) scelto dalle parti in lite. 

La recente riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno, ha introdotto una serie di novità sulla mediazione obbligatoria, in particolare ha ampliato l'ambito di riferimento dal punto di vista delle controversie aggiungendo le seguenti materie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. 

Per saperne di più sul servizio di mediazione delle Camere di commercio